Art. 1.
(Pubblicità dell'attività edilizia).

      1. Il soggetto titolare del permesso di costruire previsto dall'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ha l'obbligo di trasmettere a ciascuno dei proprietari dei fondi finitimi copia del progetto completo assentito e dei documenti autorizzativi rilasciati dall'autorità competente.
      2. Il soggetto titolare del permesso di costruire di cui al comma 1 è tenuto a integrare la documentazione ivi prevista in caso di varianti al progetto effettuate in corso d'opera.